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VOTO DI CONDOTTA Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe prenderà in esame il D. L. del 1 settembre 2008 n. 137 art. 2 “valutazione del comportamento degli studenti” convertito in legge in data 30 ottobre 2008 nella legge n. 169 che così recita: 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall’anno scolastico 2008-09, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Le finalità della valutazione del comportamento degli studenti è stata ribadita dal D. M. n. 5 del 16-01-2009. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni:
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni:
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del consiglio di classe. Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva.
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